Link identifier #identifier__150538-1Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca “Civiltà e culture linguistico-letterarie dall’Antichità al Moderno”
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei
corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di
ricerca in Civiltà e culture linguistico-letterarie dall’Antichità al Moderno (d’ora in avanti denominato più brevemente “corso”).
Articolo 2
Obiettivi formativi e organizzazione del corso
Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata in Filologia e Letterature del mondo greco e latino, Storia antica, Letteratura, Linguistica e Filologia italiana, anche in prospettiva comparativistica.
Il corso è articolato nei seguenti curricoli:
- Civiltà e tradizione greca e romana
- Italianistica
L’attività formativa è organizzata in:
- attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso; tali attività possono articolarsi in: seminari e cicli di lezioni tenuti dai membri del Collegio dei docenti e/o da docenti esterni italiani e stranieri, presentazione di ricerche in corso da parte degli stessi dottorandi o di studiosi esterni al Dottorato.
- attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi; tali attività possono articolarsi in: partecipazione a convegni e conferenze (anche come relatori), soggiorni di ricerca all’estero.
- altre attività formative a scelta dello studente, con l’approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.
Articolo 3
Composizione del Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti del corso è composto:
- dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell’organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l’organizzazione dell’esame finale;
- da eventuali esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell’università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell’Università Roma Tre.
La sostituzione di componenti o l’ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.
I componenti di cui alla lettera b. sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell’indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l’art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L’atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.
Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell’iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all’indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.
Articolo 4
Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti:
- elegge al suo interno il proprio Coordinatore, il quale, a sua volta, nomina un Vice Coordinatore tra i membri del Collegio dell’altro curriculum dopo aver acquisito l’orientamento degli stessi;
- in riferimento allo schema approvato dal MIUR in sede di accreditamento, organizza e regola l’offerta formativa in tempo utile all’espletamento delle attività previste dal successivo art. 7, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell’attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- delibera in ordine alle valutazioni sull’attività dei dottorandi;
- delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale
- delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati con Decreto del Direttore del Dipartimento;
- delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all’organizzazione e alle attività del corso;
- propone al Consiglio del Dipartimento l’attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- propone al Rettore, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando dell’accesso;
- propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- propone al Consiglio del Dipartimento l’adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l’ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.
3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch’egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo . Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza.
4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l’audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l’invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all’inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all’atto delle votazioni.
6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.
Articolo 5
Accesso al corso
La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell’ammissione al corso si svolge con la seguente modalità: prova scritta, valutazione dei titoli e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).
Articolo 6
Supervisori e co-superiori
Supervisori e co-supervisori
1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità
e tempistiche: la designazione avviene entro 30 giorni dalla presa di servizio.
2. Le principali funzioni e responsabilità del supervisore e del co-supervisore sono:
- mettere a punto il progetto di ricerca del dottorando;
- elaborare insieme al dottorando il piano formativo;
- indirizzare il dottorando durante il percorso di ricerca;
- verificare periodicamente i progressi e l’avanzamento della ricerca;
- fornire al Collegio dei docenti gli elementi per la verifica periodica.
3. A ciascun dottorando possono essere assegnati supervisori in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.
Articolo 7
Piani formativi dei dottorandi
Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all’estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d’intesa con il proprio docente guida, all’approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche: entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso, salvo deroghe espressamente autorizzate dal coordinatore.
I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell’assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.
Articolo 8
Verifiche del profitto
1. Il Collegio dei docenti verifica l’assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche: verifica in itinere entro il mese di luglio verifica annuale per il passaggio d’anno (o l’ammissione all’esame finale) nel mese di dicembre
Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando.
Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all’atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l’amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell’acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L’esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.
Articolo 9
Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici
Per lo svolgimento delle loro attività, che saranno preventivamente sempre concordate col docente guida, gli iscritti al corso, sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
- le opzioni di frequenza di corsi e seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata al Coordinatore e per comunicazione al Vice Coordinatore entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso;
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore e per comunicazione al Vice Coordinatore entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso;
- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia e all’estero devono essere trasmesse al Coordinatore e per comunicazione al Vice Coordinatore entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso;
- le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore e trasmesse al Direttore del Dipartimento.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.
Articolo 10
Budget per l’attività di ricerca dei dottorandi
1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, determinato nella misura del 10% dell’importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:
• missioni in Italia e all’estero;
• iscrizioni a convegni, seminari, ecc…, comprese eventuali quote associative individuali
qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
• spese di pubblicazione;
• formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);
• supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
Articolo 11
Esame finale
1. Il Collegio avvia le procedure per l’ammissione dei dottorandi all’esame finale per il conferimento dei titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:
2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell’ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l’ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l’opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all’esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.
Articolo 12
Norme finali e transitorie
- Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
- Per i dottorandi iscritti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, i cui trienni formativi hanno avuto decorrenza ordinaria dal 01 novembre, le tempistiche per gli adempimenti relativi all’esame finale restano le seguenti:
− i valutatori sono nominati entro il 30 giugno dell’ultimo anno di corso;
− il Collegio dei docenti invia la tesi ai valutatori entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di corso;
− i valutatori esprimono il proprio giudizio analitico sulla tesi entro il 31 dicembre successivo;
− in caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell’anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso;
− in caso di rinvio, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 luglio o il 31 ottobre dell’anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso
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