Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici

Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento di Studi Umanistici

Regolamento di funzionamento

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(DR n. 581/213 prot. n. 10125 del 17 aprile 2013)

art. 1 (Finalità del Regolamento)

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l’organizzazione interna del Dipartimento di Studi Umanistici (d’ora in poi Dipartimento) in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

art. 2 (Aspetti generali)

  1. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre è stato istituito con Decreto Rettorale nr. 1552/2012 del 16 ottobre 2012, ed è attivo dal 1 gennaio 2013.
  1. Il Dipartimento di Studi Umanistici, conformemente al suo Progetto istitutivo scientifico e didattico-formativo, allegato al presente Regolamento, programma, promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione alla ricerca nell’arco di tutte le discipline umanistiche e sociali che concorrono alla formazione relativa alle Lettere, della Storia e dei Beni culturali, nonché le attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie.
  1. Il Dipartimento, nei suoi organi e da parte dei suoi singoli componenti, si conforma al Codice etico di Ateneo.
  1. L’elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento è definito nella tabella 1 allegata al presente Regolamento, che riproduce l’elenco presente nell’art. 3 del D. R. di istituzione del Dipartimento integrato con i settori di appartenenza dei docenti entrati a far parte del Dipartimento successivamente alla sua istituzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 27 comma 4 dello Statuto.
  1. Le Classi di Laurea e di Laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento, in quanto correlate ai Corsi di Studio attivi al momento della sua istituzione, sono le seguenti:
  • L 1 (Beni culturali);
  • L 10 (Lettere);
  • L 42 (Storia);
  • LM 2 (Archeologia);
  • LM 14 (Filologia moderna);
  • LM 14 bis (= Discipline letterarie, storiche e geografiche per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado, classe 043);
  • LM 15 (Filologia, letterature e storia dell’antichità);
  • LM 64 (Scienze delle religioni);
  • LM 84 (Scienze storiche);
  • LM 89 (Storia dell’arte).
  1. I corsi di Dottorato di ricerca di pertinenza del Dipartimento, attivati secondo la normativa vigente, sono i seguenti:
  • Civiltà e tradizione greca e romana, con sede amministrativa presso il Dipartimento
  • Italianistica, con sede amministrativa presso il Dipartimento
  • Storia: politica, società, culture, territorio, con sede amministrativa presso il Dipartimento;
  • Storia e conservazione dell’oggetto d’arte e di architettura (nell’ambito della Scuola dottorale intitolata ‘Culture e trasformazioni della città e del territorio’ con sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura).
  1. Il Dipartimento è sede di Master, Corsi di perfezionamento e Scuole di specializzazione, nell’ambito scientifico e didattico-formativo definito dal comma 2 del presente articolo.
  1. Il Dipartimento concorre istituzionalmente, per gli ambiti di sua pertinenza scientifica e didattica, alle attività e alle strutture di Ateneo volte alla formazione degli insegnanti negli istituti medi superiori.

Art. 3 (Organizzazione interna)

  1. Nell’ambito del Dipartimento sono individuate le 4 Aree di «Italianistica», «Studi storici, geografici e antropologici», «Studi storico-artistici, archeologici e della conservazione», e «Studi sul mondo antico», ciascuna costituita dai docenti inquadrati nei settori scientifico-disciplinari ricompresi nelle liste in cui si articola la tabella 1 allegata al presente Regolamento. Le Aree sono sede di promozione, di confronto e di coordinamento della ricerca disciplinare e interdisciplinare e svolgono, su indicazione del Consiglio, attività istruttoria per quel che riguarda la predisposizione dell’offerta didattica di pertinenza del Dipartimento, ai sensi dell’art. 27 comma 7 dello Statuto. Ciascuna Area esprime un docente referente, nell’ambito della propria rappresentanza nella Giunta del Dipartimento.
  1. La predisposizione e l’organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, nonché dei servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, è di competenza del Consiglio del Dipartimento, che opera secondo le disposizioni regolamentari e degli Organi centrali di Ateneo, coordinandosi con gli Uffici centrali competenti. Il Dipartimento in particolare assicura le attività connesse
  • alla definizione e presentazione dell’offerta formativa;
  • alla carriera universitaria degli studenti;
  • alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione e delle prove finali;
  • al servizio di assistenza, orientamento e tutorato per gli studenti;
  • al servizio di assistenza ai docenti;
  • alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.
  1. Il Dipartimento programma e organizza la propria attività di ricerca in base a modalità di distribuzione delle risorse da esso preventivamente definite, e le sottopone a monitoraggio e valutazione in base alla verifica dei risultati conseguiti, stimati secondo indicatori adottati a livello nazionale e internazionale.
  1. Al fine di coordinare e ottimizzare le attività didattiche e di servizio comune agli studenti dell’Area scientifico-disciplinare di Lettere e Filosofia, come definita dalla tabella A allegata allo Statuto, il Dipartimento partecipa alle attività della Scuola comune con i Dipartimenti di ‘Filosofia, Comunicazione e Spettacolo’ e di ‘Lingue, Letterature e Culture straniere’, ove costituita. Le funzioni della Scuola, in rapporto con le competenze dipartimentali definite dal Regolamento Generale di Ateneo all’art. 17 comma 10 e dallo Statuto all’art. 27 commi 5, 6 e 7, sono precisate nel suo progetto istitutivo, insieme alla funzione di coordinamento nella gestione delle aule e degli spazi comuni già attribuiti alla Facoltà di Lettere e Filosofia; presso la scuola, ove costituita, si forma altresì la Commissione paritetica docenti-studenti di cui all’art. 31 dello Statuto e all’art. 19 del Regolamento Generale di Ateneo, relativa alle attività didattiche, di tutorato e di servizio agli studenti dell’Area scientifico-disciplinare di Lettere e Filosofia.

Art. 4 (Organi del Dipartimento)

  1. Sono organi del Dipartimento:
  • il Direttore;
  • il Consiglio;
  • la Giunta.

Art.5 (Direttore del Dipartimento)

  1. Il Direttore:
    1. rappresenta il Dipartimento;
    2. presiede il Consiglio e la Giunta, predisponendone l’ordine del giorno;
    3. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio;
    4.  tiene i rapporti con gli organi centrali dell’Università;
    5. esercita il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
    6. vigila sull’osservanza, nell’ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
    7. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Dipartimento. Il mandato del Direttore dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Le modalità di elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento elettorale d’Ateneo.
  1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Dipartimento il Vice Direttore, che è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta, di assenza o di impedimento.
  1. Il Direttore può delegare con proprio decreto alcune sue funzioni, o attribuire specifici incarichi, a docenti appartenenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, e provvedendo alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento.

Art. 6 (Consiglio del Dipartimento)

  1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
    1. il Direttore;
    2. i docenti appartenenti al Dipartimento;
    3. una rappresentanza del personale t.a.b. in servizio presso il Dipartimento;
    4. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
    5. il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
    6. il Segretario alla Ricerca, che partecipa alle sedute con voto consultivo;
    7. Il Segretario Didattico di riferimento per i corsi di studio di pertinenza del Dipartimento, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
    8. un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto che svolgono la propria attività nei corsi di studio di competenza del Dipartimento e degli assegnisti di ricerca del Dipartimento, senza diritto di voto.
  1. Il numero della rappresentanza di cui al comma precedente, punto c, è fissato nella proporzione del 10 % del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento, con arrotondamento all’intero superiore. Tale rappresentanza è eletta dal personale t.a.b. attribuito al Dipartimento, con la riserva della presenza fra gli eletti di almeno 2 appartenenti al personale amministrativo e 2 al personale tecnico. Ciascun elettore può esprimere fino a 2 preferenze. Il mandato dei componenti della rappresentanza del personale t.a.b. nel Consiglio ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
  1. Il numero della rappresentanza di cui al comma 1, punto d, è determinato in base alla norma definita dall’art. 17 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, con il vincolo della presenza fra i rappresentanti di almeno uno studente iscritto alle lauree triennali, almeno uno studente iscritto alle lauree magistrali e almeno uno studente iscritto ai corsi di dottorato di competenza del Dipartimento. Le modalità di elezione di tale rappresentanza, nonché la tempistica di svolgimento delle elezioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente riguardo alla determinazione dell’elettorato passivo, sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo. Il mandato dei componenti della rappresentanza degli studenti nel Consiglio ha durata biennale, rinnovabile una sola volta.
  1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:
    1. elegge il Direttore;
    2. approva i regolamenti del Dipartimento;
    3. approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
    4. approva la programmazione triennale del Dipartimento;
    5. delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e alle correlate chiamate;
    6. delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
    7. esercita le funzioni conferite al Dipartimento, previste nell’art. 27 dello Statuto;
    8. autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
    9. autorizza i professori di ruolo e i ricercatori ad assumere incarichi esterni;
    10. designa le componenti di spettanza del Dipartimento negli organismi di indirizzo scientifico delle Biblioteche d’Area di riferimento;
    11. esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento Generale dagli altri regolamenti di Ateneo.
  1. Il Consiglio può costituire, per l’istruttoria e di materie di propria competenza, con particolare riferimento alle attività di cui all’art. 3 commi 2 e 3, Commissioni di lavoro permanenti o temporanee.

Art. 7 (Modalità di funzionamento del Consiglio del Dipartimento)

  1. Le adunanze del Consiglio del Dipartimento sono valide se:
    1. tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima dell’adunanza, salvo casi di urgenza;
    2. siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in eccesso, degli aventi diritto al voto.
  1. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al comma precedente, punto b, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D. P. R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza.
  1. L’ordine del giorno è stabilito dal Direttore, e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell’ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta di discussione sia stata sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Consiglio.
  1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti del Consiglio, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza.
  1. Nei casi in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
  • per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
  • per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
  • per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori;
  • le rappresentanze del personale t.a.b. e degli studenti non hanno diritto di voto.
  1. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.
  1. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore e dal segretario dell’adunanza.
  1. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria Amministrativa.
  1. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 8 (Giunta del Dipartimento)

  1. La Giunta è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ad essa sono attribuite anche funzioni istruttorie quanto alla programmazione del Dipartimento
  1. La Giunta è composta da:
    1. il Direttore;
    2. dodici docenti, tre per ciascuna delle Aree definite nell’art. 3 (comma 1) del presente Regolamento; dei dodici docenti almeno due devono essere professori ordinari, almeno due professori associati e almeno due ricercatori;
    3. due rappresentanti del personale t. a. b. in servizio presso il Dipartimento;
    4. il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
    5. il Segretario alla Ricerca, che partecipa alle sedute con voto consultivo.
  1. La durata del mandato dei membri della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore.
  1. I docenti di cui al comma 2, punto b, sono nominati dalla componente docente dal Consiglio su designazione dalle quattro Aree di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento. I rappresentanti di cui al punto c, sono nominati dal Consiglio su designazione al proprio interno da parte della rappresentanza del personale t.a.b. di cui all’art. 6, comma 1, punto c del presente Regolamento, uno tra il personale tecnico e uno tra il personale amministrativo.

Art. 9 (Norme procedurali)

  1. Il piano triennale di programmazione del personale e delle altre risorse del Dipartimento è predisposto, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo, sentito il Consiglio e su istruzione della Giunta, dal Direttore, ed è approvato dal Consiglio. Il piano è soggetto ad aggiornamenti annuali, come stabilito dall’art. 17 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo. In relazione al proprio piano di programmazione triennale il Dipartimento presenta motivate proposte di bandi finalizzati alla chiamata di professori e alla selezione di ricercatori a tempo determinato e avanza le relative proposte di chiamata.
  1. Il piano annuale di utilizzo delle risorse disponibili è predisposto, sentito il Consiglio, dal Direttore e approvato e verificato dal Consiglio. Il Dipartimento, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, opera secondo le indicazioni definite nei propri programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti, secondo indicatori preventivamente approvati dal Consiglio.
  1. Le proposte motivate di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate sono predisposte dal Direttore, dietro istruttoria della Giunta, e approvate dal Consiglio con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
  1. Le delibere del Consiglio riguardanti l’attribuzione di compiti didattici istituzionali ai docenti e l’affidamento dei contratti per incarichi didattici sono istruite dalla Giunta, sentite le Aree del Dipartimento.

Art. 10 (Norme comuni, finali e transitorie)

  1. Il presente Regolamento, predisposto dal Direttore in conformità alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e redatto in accordo con le norme quadro allegate a quest’ultimo (Allegato B), è adottato dal Consiglio con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  1. Dopo l’approvazione da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio d’ Amministrazione, e l’emanazione da parte del Rettore, il Regolamento del Dipartimento entra immediatamente in vigore.
  1. Modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da un numero non inferiore al 10 % dei componenti del Consiglio. La loro adozione segue le modalità previste per l’adozione del Regolamento.
  1. Eventuali modifiche degli allegati al presente Regolamento non sono da considerare modifiche del Regolamento stesso; esse vengono comunque adottate con le modalità previste al comma 1 del presente articolo.
  1. L’attività dei laboratori attivi nel Dipartimento e del sito web dipartimentale sono oggetto di appositi regolamenti.
  1. In prima applicazione del presente Regolamento, i mandati dei rappresentanti eletti dei docenti e del personale t.a.b. nel Consiglio del Dipartimento hanno durata coincidente con il mandato del primo Direttore.

Tabella 1

Settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento ripartiti per Aree*

Italianistica

L-LIN/01
L-LIN/07
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/13
L-FIL-LET/14

Studi storici, geografici e antropologici

L-LIN/07
L-OR/10
M-GGR/01
M-GGR/02
M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/05
M-STO/06
M-STO/07

Studi storico-artistici, archeologici e della conservazione

L-ANT/01
L-ANT/06
L-ANT/07
L.ANT/08
L-ANT/10
L-ART/01
L-ART/02
L-ART/03
L-ART/04
L-OR/05

Studi sul mondo antico

L-ANT/02
L-ANT/03
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-FIL-LET/05
L-FIL-LET/06
L-FIL-LET/08
M-STO/07

* Nel caso di settori presenti in più di un’Area il docente inquadrato in tale settore opterà per una di esse.

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Monica L'Erario 27 Novembre 2019